Umberto Terracini

Repubblica e Costituzione


La nuova Costituzione della repubblica italiana è entrata in vigore  il 1° gennaio di quest'anno.
Il lavoratore italiano desidera sapere se ed in che modo la  nuova legge fondamentale della repubblica provveda a soddisfare, dopo tante promesse, attese e speranze, le sue aspirazioni per un rinnovamento profondo della compagine sociale ed economica del nostro paese, in modo da assicurargli il posto che gli spetta nella vita nazionale.

Il lettore della nuova Costituzione vede ricorrere in essa molte volte la parola «lavoro», completamente ignorata dallo statuto albertino del 1848. Sta di fatto che, dopo decenni e decenni di lotte tenaci, pur attraverso la parentesi obbrobriosa del fascismo, i diritti del lavoro hanno avuto finalmente il loro riconoscimento decisivo, diventando materia costituzionale e cioè parte integrante della legge fondamentale della repubblica.


La nuova Costituzione è ora patrimonio di tutto il popolo; e tutto il popolo deve sapere fino a qual punto in essa trovano corona le sue speranze e premio le sue battaglie.Vediamola dunque più da vicino questa Costituzione, soffermandoci su quei punti che maggiormente interessano il lavoratore.

La Costituzione consta di 139 articoli e XVIII disposizioni transitorie e finali. Gli articoli sono raggruppati in Principi fondamentali e in due parti, di cui la prima è dedicata ai diritti e doveri dei cittadini e la seconda all'Ordinamento della repubblica.
Ogni parte a sua volta è suddivisa in Titoli e alcuni Titoli in sezioni.

Le norme che riguardano particolarmente il cittadino lavoratore, sono raggruppate sotto il Titolo III della prima parte, che contempla i rapporti economici. Altre disposizioni sono poste all'inizio, fra i principi stessi fondamentali della Costituzione.
Infatti l'art. 1 stabilisce che «l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro».
Questa solenne affermazione evidentemente sta a significare non solo che il lavoro determina la prosperità e il benessere della vita della nazione - che è vecchio assioma della scienza economica - ma anche che, a coloro che ne sono i portatori, debbono essere riconosciuti, nel quadro dello Stato, particolari funzioni, corrispondenti a quei diritti che numerosi articoli espongono.

A proposito dell'art. 1, giova ricordare che, nel corso della discussione avvenuta all'Assemblea costituente, era stata proposta la dizione: «l'Italia è una repubblica democratica di lavoratori» più impegnativa e più densa di significato: quasi ad affermare che il titolo di cittadinanza nella repubblica presupponeva la qualità di lavoratore. Tuttavia questa proposta del deputato comunista Amendola fu respinta per i voti contrari del centro e della destra.
Stabilito comunque che la repubblica è fondata sul lavoro, ne discendeva come conseguenze necessaria che tutti i cittadini devono essere messi in grado di lavorare, per riconfermare così ad ogni momento il loro titolo alla cittadinanza. Occorreva cioè affermare che il lavoro non può più rimanere un fatto esclusivamente privato, di cui lo Stato si disinteressa, ma bensì un diritto oltre che un dovere del cittadino. Ecco quindi l'art.4 proclamare non soltanto «il diritto al lavoro», ma anche l'obbligo per la repubblica di «promuovere le condizioni che rendono effettivo questo diritto». A nessuno può sfuggire l'importanza di questo impegno che poche altre Costituzioni assumono nei confronti dei cittadini; tra esse quella dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche.

Ma anche l'art. 3 è interessante per questo nostro breve studio, occupandosi come fa, dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Ma non già di una generica uguaglianza, basata sull'astratta parità di diritti. Noi sappiamo che una effettiva uguaglianza presuppone il superamento delle iniziali differenze di posizione economica. Ecco perché l'art. 3 sancisce: «È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese».
Sono queste le disposizioni di carattere generale sul lavoro.

Passiamo ora alle disposizioni particolari. La tutela del lavoro, in ogni sua forma e applicazione, è stabilita dall'art. 35 che prevede anche la libertà di emigrazione e la tutela del lavoro italiano all'estero. La giusta retribuzione del lavoro prestato, «in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa» è stabilita dall'art. 36. Lo stesso articolo si occupa anche della durata massima della giornata lavorativa, che dovrà essere fissata dalla legge; e inoltre del diritto del lavoratore al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite, senza possibilità di rinunciarvi.
La tutela della donna lavoratrice è efficacemente costituita dall'art.37 che prevede per la donna parità di diritti e di retribuzione - a parità di lavoro - con l'uomo. Ciò vale anche nel confronto dei minori. Per i cittadini inabili al lavoro, nonché per i lavoratori colpiti da infortunio, malattie, invalidità, vecchiaia e disoccupazione provvede l'art. 38, affermando il diritto dei primi al mantenimento e all'assistenza sociale e per tutti gli altri alla tutela necessaria, esercitata attraverso organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

La libertà dell'organizzazione sindacale è sancita pienamente dall'art. 39 che prevede per i sindacati, «rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti», la facoltà di «stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce». Questa norma rappresenta un forte incentivo al mantenimento dell'unità sindacale, sebbene si speri da alcuno che la «libertà sindacale» possa essere intesa come stimolo alla creazione di vari concorrenti sindacati. Infatti è della forza numerica delle organizzazioni, e cioè dalla coesione delle categorie e dell'intera classe, che discende la capacità  di convincere a patti vantaggiosi i datori di lavoro i quali non avrebbero che da guadagnare dalle lotte intestine dei lavoratori.

Siamo giunti così all'art. 40 dedicato al diritto di sciopero, riconosciuto nell'ambito delle leggi che lo regolano. Ciò vuol dire che e leggi future potranno soltanto stabilire le modalità del suo esercizio, ma non mai sopprimerlo considerandolo come già nel ventennio fascista, quale reato. Sarebbe stata in realtà desiderabile una formulazione più categorica del diritto di sciopero, quale contenuto nel primo progetto nel quale si leggeva: «tutti i lavoratori hanno diritto di sciopero». Ma contro di questa si sono battute tutte le prevenzioni e le diffidenze coalizzate dei gruppi politici non ancora convinti della maturità di coscienza dei lavoratori.
È interessante ricordare che non è mancato, in seno alla Costituente, chi voleva sopprimere nella Costituzione ogni accenno al diritto di sciopero, evidentemente per abbandonare questa fondamentale arma di difesa dei lavoratori alle oscillanti venture della sorte politica; e nemmeno chi voleva condizionare il diritto d sciopero a quello di serrata, o addirittura stabilire il divieto di sciopero. Ma tutte questa velleità hanno dovuto cedere dinanzi alla formula concordata fra i maggiori partiti, che salva almeno il principio se non ogni sua estrinsecazione. [...]

Occorre da ultimo fare parola di una nuova assemblea rappresentativa creata dalla Costituzione: «Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro». Esso, previsto dall'art. 99, dovrà essere composto di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa e sarà organo consultivo, darà cioè pareri alle Camere e al governo sulle materie che gli saranno attribuite dalla legge.
Il Consiglio potrà anche presentare all'approvazione del parlamento disegni di legge e contribuire alla legislazione economica e sociale.[...]

Così l'esame delle norme scritte nella Costituzione circa i diritti del lavoro, i lavoratori italiani si domanderanno come e quando esse saranno realizzate nella vita concreta del nostro popolo. A questa domanda la risposta deve essere chiara e precisa: le norme scritte nella Costituzione rimarranno sulla carta, non si realizzeranno automaticamente, se i lavoratori stessi non agiranno, non veglieranno affinché gli organi dello Stato le svolgano in nuove leggi, e l'amministrazione pubblica non eseguisca ciò che queste leggi disporranno. Se, cioè, i lavoratori non opereranno per permeare tutta la vita politica del nostro paese dello spirito nuovo e trasformatore che ha dettate le formule costituzionali, pur nella loro dizione ancora troppo spesso timida ed incerta.

Come l'affermazione dei diritti del lavoro si deve in gran parte alla forza dei lavoratori che, stretti in un grande organismo unitario, hanno esercitato la loro influenza e hanno posto all'ordine del giorno del paese la soluzione dei problemi del lavoro , così la realizzazione concreta di quelle affermazioni dipenderà dall'azione che per l'avvenire, essi sapranno svolgere nel quadro della legalità democratica, secondo gli orientamenti riformatori che furono propri della grande lotta popolare per la libertà.

Umberto Terracini, La Costituzione e i diritti del lavoro, in Costituzione della Repubblica, Roma, 1948 - tratto da: Dalla monarchia alla repubblica. 1943-1946, la nascita della Costituzione italiana, a cura di Enzo Santarelli, l'Unità-Editori Riuniti