COSTITUZIONE ITALIANA

PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I
Le Camere
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere
nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti
nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero
dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo
il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi
in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei
quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori
che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo
anno.
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato
Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque
anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla
fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio
e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa
del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei
suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata
di diritto anche l'altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio
di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio
di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei
suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento
a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se
non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva
una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto,
e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti
ogni volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità
con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
Art. 68.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale
o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato
della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere.
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da
parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme
del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa,
che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge
dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione
dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte
in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche
in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno
di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti
della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso
o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione
finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme
di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della
Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale
ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può
con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale
o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio,
di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati
ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta
la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato
al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi
e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con
forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle
Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono
entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono
tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti.
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
Art. 79.
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza
dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo
e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per
la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari,
o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni
di leggi.
Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati
dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi
per farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in
modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di
inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto
a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che
abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e
politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi
altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali,
per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione,
la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere
nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione
del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il
maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre
mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta
l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del
suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi
sei mesi della legislatura.
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge
sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I
Il Consiglio dei ministri
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio
e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere
le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata
e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere
per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo
non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del
Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo
politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività
dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina
il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati
dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle
loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme
stabilite con legge costituzionale.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo
che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza,
le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,
salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non
per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai
partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio
attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici
e consolari all'estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei
modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie
e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa
e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità
sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio
dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge,
al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del
riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti
di fronte al Governo.
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione
degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge,
anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati
militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente
da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale
della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari
tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento
in seduta comune tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal
Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni
e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina,
anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite
a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati
che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi
speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi
dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito
a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per
i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento
giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione
disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di
funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi
dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che
partecipano all’amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia
giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano
al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento
dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione
Art. 111.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni
di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura
la ragionevole durata.1
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato
sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della
natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del
tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia
la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare
le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione
e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni
dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova
a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio
nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non
può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per
libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio
da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità
di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è
sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può
derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari
in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il
ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione
penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa
la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi
agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli
atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti
dalla legge stessa.
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono
enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi
fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina
il suo ordinamento.
Art. 115.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre
2001 n. 3.
Art. 116.
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol
e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati
con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle
Province autonome di Trento e Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le
materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate
dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata,
sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo
119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 117.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale
e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali
e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e
sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione
per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti
civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie
di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina
le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le
Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine
alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica
e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione
di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi
e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione
ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale
o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni
nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo
117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia
della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà.
Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri,
in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono
ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni
di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati
dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per
finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120.
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione
o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino
in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra
le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque
parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto
di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure
di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero
quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali
dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che
i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà
e del principio di leale collaborazione.
Art. 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite
alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle
leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica
della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo
Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè
dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei
limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica,
che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una
Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio
o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente
eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123.
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne
determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione
e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa
e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione
e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni
successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge
non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario
del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione
di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla
Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre
mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è
approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali,
quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Art. 125.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo
grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni
di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato
sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da
almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale
a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la
rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie
dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza
della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni
dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge
dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla
Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge
o dell'atto avente valore di legge.
Art. 128.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Art. 129.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Art. 130.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132.
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni
con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta
tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza
delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni
della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni
interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove
Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi
della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi
istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni
e denominazioni.
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte Costituzionale
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle
leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra
lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione.
Art. 135.
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati
per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento
in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche
a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati
dopo venti anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica
e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla
legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio
di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello
di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio
della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla
legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da
un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità
a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione
con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di
una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di
avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere
ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano
necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini
di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale,
e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione
e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo
non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti
di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre
mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri
di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi
dei suoi componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
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