Decreto N. 3 del C.L.N.Z.L., sulla gestione del patrimonio boschivo


II Comitato di Liberazione Nazionale Zona Libera, riconosciuta la necessità urgente d'impedire la distruzione del patrimonio boschivo della zona e di stroncare la speculazione inerente, considerando anche le attuali necessità militari;

Decreta:

1. É vietato qualunque abbattimento di piante che superi il normale approvvigionamento di legna da ardere per uso familiare, sempre che il bosco non sia ridotto al di sotto della densità normale, nel quale caso il divieto di abbattimento è assoluto.

2. Le G.P.C. istituiranno, col compito immediato di sorvegliare l'esecuzione di quanto all'art. 1 del presente decreto, un servizio di guardie boschive con uno o più elementi a seconda delle necessità del Comune. Questi elementi verranno scelti tra persone di provata moralità e di competenza tecnica.

3. I C.L.N. comunali controlleranno dal punto di vista politico l'operato delle Giunte e delle Guardie, denunciando al Tribunale del popolo qualunque caso di evasione al presente decreto.


Z.L., 6-7-8 ottobre 1944


    C.L.N.Z.L.
p.c.c. Il segretario