Decreto N. 3 del C.L.N.Z.L., sulla gestione del patrimonio boschivo
II Comitato di Liberazione Nazionale Zona Libera, riconosciuta la necessità
urgente d'impedire la distruzione del patrimonio boschivo della zona
e di stroncare la speculazione inerente, considerando anche le attuali
necessità militari;
Decreta:
1. É vietato
qualunque abbattimento di piante che superi il normale approvvigionamento
di legna da ardere per uso familiare, sempre che il bosco non sia ridotto
al di sotto della densità normale, nel quale caso il divieto
di abbattimento è assoluto.
2. Le G.P.C. istituiranno, col compito immediato di sorvegliare l'esecuzione
di quanto all'art. 1 del presente decreto, un servizio di guardie boschive
con uno o più elementi a seconda delle necessità del Comune.
Questi elementi verranno scelti tra persone di provata moralità
e di competenza tecnica.
3. I C.L.N. comunali controlleranno dal punto di vista politico l'operato
delle Giunte e delle Guardie, denunciando al Tribunale del popolo qualunque
caso di evasione al presente decreto.
Z.L., 6-7-8 ottobre 1944
C.L.N.Z.L.
p.c.c. Il segretario
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