IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE ZONA LIBERA

Decreta:
Norme per la costituzione e il funzionamento
del Tribunale del popolo e dei C.L.N. comunali


Titolo I

- Funzionamento

1- I C.L.N. (e dove questi non esistono, il Corpo di polizia) promuovono l'azione penale per tutti i reati commessi nella Zona Libera, o anche altrove, da persone residenti o rifugiatesi nella Zona Libera.
2- I C.L.N., ai quali dovranno essere presentate tutte le denuncie, dopo una rapida istruttoria decideranno il rinvio degli imputati ai Tribunali partigiani o ai tribunali del popolo, a seconda del carattere militare-politico o no del reato commesso.
3 - Nel caso sia deciso il rinvio al tribunale del popolo per reato comune, i C.L.N. chiederanno alle G.P.C. di nominare i componenti della giuria. Venuta tale nomina da parte della Giunta, i C.L.N. trasmetteranno al Segretario di questo Comitato:
     a) una breve relazione del fatto e delle indagini compiute, nonché l'eventuale documentazione e la lista dei testimoni;
     b) l'elenco dei componenti la Giuria;
     c) il nome del membro del C.L.N. locale che sosterrà l'accusa. Non potranno essere designati i membri che hanno votato contro l'accusa.

Titolo II

- Costituzione

1 - A modifica di quanto già disposto al n. 10 della deliberazione del 26 settembre, il Tribunale del popolo sarà così composto: Presidente, rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni di massa (contadini, operai, F.D.G., G.d.D.), un rappresentante delle forze partigiane, che potrà essere il Referente militare della Giunta.
2 - II Presidente provvederà alla nomina di un Segretario del tribunale. Il Segretario avrà sede presso la segreteria del C.L.N.Z.L.

Titolo III - Competenza per materia

Il Tribunale del popolo giudicherà tutti i reati comuni che non hanno carattere politico.

Titolo IV - Competenza per territorio

Luogo del commesso reato; ove questo sia stato commesso nella zona fuori di quella libera, il luogo dove sarà fermato l'imputato.

Titolo V - Penalità

Per tutti i reati comuni è abolita la pena di morte. Il Tribunale del popolo potrà comminare le seguenti pene: privazione dei diritti civili e politici, detentive, pecunierie, confisca, sospensione dell'esercizio di una professione, arte o mestiere, particolari misure di vigilanza e di sicurezza.

Titolo VI - Proventi delle multe

II ricavato delle pene pecuniarie sarà devoluto alla cassa del C.L.N.Z.L.

Titolo VII - Danni civili

Con la condanna dell'imputato il Tribunale stabilirà anche la somma da assegnare alla parte lesa a titolo di risarcimento.

Titolo VII - Difensori

L'imputato può farsi assistere da una persona di sua fiducia, che funzionerà da difensore.

Titolo IX - Testimoni

I testi, periti, o chiunque che, citato, non si presentasse in Tribunale senza giustificato motivo, sarà immediatamente giudicato dal Tribunale, che lo condannerà seduta stante.

Titolo X - Giurisdizione civile

Tenuta ferma in linea di massima la sospensione di tutte le cause civili, vengono devolute alla cognizione delle G.P.C, le controversie che non superino le L. 5.000. Le Giunte prima del giudizio dovranno tentare la composizione amichevole della controversia.

Titolo XI - Amministrazione della giustizia

L'amministrazione della giustizia è completamente gratuita.

Titolo XII - Criteri

Per quanto non particolarmente sopra esposto, il Tribunale del popolo si regolerà con criterio discrezionale, salvo proporre un provvedimento generale al C.L.N.Z.L.


Z.L., 6-7-8 ottobre 1944


C.L.N.Z.L.
p.c.c. Il Segretario