IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE ZONA LIBERA
Decreta:
- Funzionamento 1- I C.L.N. (e dove questi non esistono, il Corpo di polizia) promuovono
l'azione penale per tutti i reati commessi nella Zona Libera, o anche
altrove, da persone residenti o rifugiatesi nella Zona Libera. Titolo II - Costituzione 1 - A modifica di quanto già disposto al n. 10 della deliberazione del 26 settembre, il Tribunale del popolo sarà così composto: Presidente, rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni di massa (contadini, operai, F.D.G., G.d.D.), un rappresentante delle forze partigiane, che potrà essere il Referente militare della Giunta.2 - II Presidente provvederà alla nomina di un Segretario del tribunale. Il Segretario avrà sede presso la segreteria del C.L.N.Z.L. Titolo III - Competenza per materia Il Tribunale del popolo giudicherà tutti i reati comuni che non hanno carattere politico.Titolo IV - Competenza per territorio Luogo del commesso reato; ove questo sia stato commesso nella zona fuori di quella libera, il luogo dove sarà fermato l'imputato.Titolo V - Penalità Per tutti i reati comuni è abolita la pena di morte. Il Tribunale del popolo potrà comminare le seguenti pene: privazione dei diritti civili e politici, detentive, pecunierie, confisca, sospensione dell'esercizio di una professione, arte o mestiere, particolari misure di vigilanza e di sicurezza.Titolo VI - Proventi delle multe II ricavato delle pene pecuniarie sarà devoluto alla cassa del C.L.N.Z.L.Titolo VII - Danni civili Con la condanna dell'imputato il Tribunale stabilirà anche la somma da assegnare alla parte lesa a titolo di risarcimento.Titolo VII - Difensori L'imputato può farsi assistere da una persona di sua fiducia, che funzionerà da difensore.Titolo IX - Testimoni I testi, periti, o chiunque che, citato, non si presentasse in Tribunale senza giustificato motivo, sarà immediatamente giudicato dal Tribunale, che lo condannerà seduta stante. Titolo X - Giurisdizione civile Tenuta ferma in linea di massima la sospensione di tutte le cause civili, vengono devolute alla cognizione delle G.P.C, le controversie che non superino le L. 5.000. Le Giunte prima del giudizio dovranno tentare la composizione amichevole della controversia.Titolo XI - Amministrazione della giustizia L'amministrazione della giustizia è completamente gratuita.Titolo XII - Criteri Per quanto non particolarmente sopra esposto, il Tribunale del popolo si regolerà con criterio discrezionale, salvo proporre un provvedimento generale al C.L.N.Z.L.
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