Lo status di partigiani |
Le cose stanno
in modo assai diverso. Nell’ambito del Diritto Internazionale
Umanitario, durante le operazioni di terra della seconda guerra mondiale
la principale norma di riferimento è la Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907, e in particolare il regolamento allegato alla quarta
Convenzione “Leggi e usi della guerra terrestre”.
2. portare un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza; 3. portare apertamente le armi; 4. conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra." Dalla norma si evince come le formazioni partigiane, pur non rispettando sempre il secondo requisito, dovessero considerarsi come legittimi belligeranti, una volta organizzati sotto il comando del C.L.N., nonostante la mancanza del suddetto requisito venisse spesso considerata sufficiente al mancato riconoscimento dello status di combattente. Subito dopo l’8 settembre, inoltre, poteva essere loro riconosciuto lo status in questione grazie all’art. 2 del medesimo regolamento: “la popolazione di un territorio non occupato che, all’avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi [...] senza avere avuto il tempo di organizzarsi conformemente all’art. 1, sarà considerata come belligerante qualora porti le armi apertamente e rispetti le leggi e gli usi di guerra."
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