Lo status di partigiani

 


Per spiegare la durezza delle rapppresaglie da parte dei tedeschi, si è talvolta sostenuto che essa era l'inevitabile risposta ad azioni condotte da gruppi che non avevano in alcun modo il legittimo status di combattenti, e naturalmente tale tesi era pubblicizzata con insistenza dai comandi germanici, tanto che i partigiani venivano definiti banditi.

Le cose stanno in modo assai diverso. Nell’ambito del Diritto Internazionale Umanitario, durante le operazioni di terra della seconda guerra mondiale la principale norma di riferimento è la Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907, e in particolare il regolamento allegato alla quarta Convenzione “Leggi e usi della guerra terrestre”.

All’art. 1 si definiscono come combattenti “l'esercito, ma anche le milizie ed i corpi volontari che riuniscono le seguenti condizioni:

    1. avere alla loro testa una persona responsabile;
    2. portare un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
    3. portare apertamente le armi;
    4. conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra."


Dalla norma si evince come le formazioni partigiane, pur non rispettando sempre il secondo requisito, dovessero considerarsi come legittimi belligeranti, una volta organizzati sotto il comando del C.L.N., nonostante la mancanza del suddetto requisito venisse spesso considerata sufficiente al mancato riconoscimento dello status di combattente.

Subito dopo l’8 settembre, inoltre, poteva essere loro riconosciuto lo status in questione grazie all’art. 2 del medesimo regolamento: “la popolazione di un territorio non occupato che, all’avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi [...] senza avere avuto il tempo di organizzarsi conformemente all’art. 1, sarà considerata come belligerante qualora porti le armi apertamente e rispetti le leggi e gli usi di guerra."


Diversa, invece, la questione relativa ai GAP: questi piccoli nuclei armati che agivano prevalentemente in città non potevano certo mostrare contrassegni che li avrebbero immediatamente fatti riconoscere e dunque agivano in assoluta clandestinità: ciò li qualifica di fatto come terroristi. Questo termine ha indubbiamente una valenza negativa, che tuttavia non può ragionevolmente applicarsi a dei combattenti in stretto collegamento con le formazioni partigiane e col ricostituito esercito nazionale.